Ventotene: “vietare l’alcol ai minori”

“Atteso che vi sono schiamazzi notturni da parte di ragazzi che sono stati trovati, tra l’altro ubriachi, chiediamo, cosi come sono stati effettuati controlli in altri comuni e in ultimo sull’isola di Ponza, che anche a Ventotene vengano svolte delle verifiche per evitare che vengano vendute bevande alcoliche a ragazzi minori”. Lo chiede il responsabile della Rete dei Valori di Ventotene Mario Buono che altresì evidenzia: “Questo non deve essere ritenuto soltanto una questione di ordine pubblico ma, piuttosto, un problema sociale che va affrontato con professionalità, in quanto sta diventando una vera e propria piaga per la nostra società”.

Fonte: H24Notizie, TeleFree

Questa voce è stata pubblicata in Cronaca, Politica e contrassegnata con , , , , . Contrassegna il permalink.

Una risposta a Ventotene: “vietare l’alcol ai minori”

  1. VINCENZO scrive:

    ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE.
    PERCHE’ NON SI FA RISPETTARE A VENTOTENE?
    Art. 689 C.P.: L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
    Per aversi l’illecito previsto dall’art. 689 C.P. basta la somministrazione. Se si arriva all’ubriachezza scatta l’aggravante. E’ prevista la pena accessoria della sospensione dell’esercizio (da 15 gg. a 2 anni).
    L’esercente in questo caso ha una deroga precisa all’obbligo di non rifiutare le sue prestazioni (art. 187 Reg. Es. TULPS).
    E’ ora competente il Giudice di pace per espressa previsione normativa (art. 15 legge 24.11.1999, n. 468).
    Art. 690 C.P.: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da L. 60.000 a L. 600.000.
    Il reato di cui all’art. 690 C.P. prevede un’ammenda, oblabile ai sensi della lege 689/81. Importante è che sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico (non quindi in festini privati o in circoli). E’ ora competente il Giudice di pace per espressa previsione normativa (art. 15 legge 24.11.1999, n. 468).
    Art. 691 C.P.: Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.
    Anche per il reato di cui all’art. 691 C.P. vi è una deroga precisa per l’esercente all’obbligo di non rifiutare le prestazioni (art. 187 Reg. Es. TULPS). Anche qui è prevista la pena accessoria della sospensione dell’esercizio. E’ ora competente il Giudice di pace per espressa previsione normativa (art. 15 legge 24.11.1999, n. 468).

I commenti sono chiusi.